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Trust

Affidare un patrimonio a una persona di fiducia affinchè venga amministrato durante la sua assenza o nel caso in cui vi sia un impedimento di qualunque tipo: è questa la radice storica del Trust, che nel tempo si è sviluppato divenendo uno degli strumenti giuridici alla base delle più efficaci pianificazioni patrimoniali, sia a livello interno che internazionale.

Con il Trust i beni fuoriescono dal patrimonio del Disponente e divengono indifferenti rispetto alle vicende successive che dovessero riguardare la sua persona e la sua attività: le indicazioni contenute nell’Atto di Trust restano sempre efficaci e il Trustee deve amministrare i beni nell’interesse dei Beneficiari in un quadro giuridico ben definito, che offre forte protezione e grande flessibilità.

I beni di Trust non entrano a fare parte del patrimonio personale del Trustee né di quello dei Beneficiari e sono quindi al riparo dalle pretese dei creditori, eredi e altri soggetti: l’atto di Trust stabilisce come i beni devono essere gestiti durante il Trust e come devono essere devoluti alla sua scadenza.

La principale caratteristica del Trust è la sua flessibilità e adattabilità alle diverse esigenze e circostanze: si può in effetti dire che ogni Trust è un pezzo unico, diverso da tutti gli altri.

I Trust sono stati introdotti in Italia con la ratifica della Convezione dell’Aia nel 1989 e sono stati regolamentati espressamente in Italia a livello fiscale nel 2007: si può quindi dire con certezza che si tratta di uno strumento trasparente, ben definito e pienamente disponibile per il mercato italiano.