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Caratteristiche del Trust

1

I beni conferiti in Trust fuoriescono dal patrimonio del Disponente e divengono di proprietà del Trustee, che contestualmente si obbliga ad utilizzare tale proprietà nell’interesse dei Beneficiari o per il perseguimento degli scopi indicati dal Disponente stesso.

2

Il Trustee è investito del potere e onerato dell´obbligo di amministrare e gestire i beni in Trust, disponendone secondo i termini dell’atto istitutivo e le norme imposte dalla legge che regola il Trust.

3

Il Trustee non può beneficiare in proprio, né direttamente né indirettamente, dei beni in Trust.

4

I beni del Trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio personale del Trustee. Non possono essere aggrediti dai suoi creditori e non fanno parte del suo asse ereditario (segregazione del patrimonio).

5

Il Patrimonio del Trust è indifferente rispetto alle vicende personali del Disponente dopo il conferimento: le disposizioni dell’Atto Istitutivo restano valide anche dopo la sua morte.

6

Non esiste una legge italiana sui Trust: per istituire un Trust è quindi necessario fare riferimento alla legge di un altro Paese. La legge applicabile al Trust è definita dall’atto istitutivo.

7

Gli effetti giuridici del Trust sono riconosciuti in Italia in virtù della ratifica della Convenzione dell’Aia del 1985 (avvenuta con la legge 364/89). Affinché un Trust sia riconosciuto ai fini della Convenzione, è necessario (tra l’altro) che esso sia istituito per iscritto e che contenga espressamente il richiamo alla legge di un paese che riconosca il Trust.

8

Il contenuto dell’atto di Trust può essere definito con estrema flessibilità, ma il Trust non può comunque confliggere con l’applicazione di norme imperative dell’ordinamento italiano.